Il d. lgs 30/2026, in vigore dal 24 marzo 2026, recepisce la direttiva UE 825/2024 “Empowering Consumers for the Green Transiction Directive”, a tutela dei consumatori.
Il decreto si inserisce nel contesto di contrasto alle pratiche commerciali ingannevoli di Green washing, modificando il codice del consumo su due aspetti principali: l’ampliamento delle pratiche commerciali ingannevoli e l’introduzione di obblighi informativi nei contratti a distanza e conclusi fuori dai locali commerciali.
In relazione all’ampliamento delle pratiche commerciali ingannevoli, l’articolo 18 del codice del consumo (Cod. Cons.) è stato modificato con l’inserimento di nuove definizioni.
Le più rilevanti sono:
- Asserzione ambientale, definita come “nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo”;
- Etichetta di sostenibilità: “qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale;”
- Sistema di certificazione: “un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un’impresa è conforme a determinati requisiti che consente l’uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità […]”. Deve essere un sistema aperto a tutti gli operatori economici, non discriminatorio, con coinvolgimento di esperti, con un sistema di monitoraggio della conformità affidato ad un soggetto terzo indipendente.
L’articolo 21 al co.1 chiarisce come sia considerata ingannevole ogni pratica commerciale che contenga informazioni su caratteristiche ambientali o sociali non vere o idonee ad indurre in errore il consumatore medio e, al co. 2, amplia le pratiche commerciali ingannevoli con due nuove fattispecie:
- la formulazione di asserzioni ambientali con obiettivi futuri ambientali senza un piano di attuazione dettagliato con “impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili,[…] obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l’attuazione, come l’assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori”;
- la pubblicizzazione di elementi irrilevanti del prodotto o dell’impresa come vantaggi.
Nei casi in cui un professionista fornisca un servizio di raffronto tra i prodotti in merito alle caratteristiche ambientali o di circolarità, lo stesso deve fornire le informazioni sul metodo utilizzato, i prodotti, i fornitori e le misure predisposte per aggiornare le informazioni, altrimenti la stessa viene considerata come una omissione ingannevole (Art. 22 Cod. Cons.).
Il decreto inserisce all’articolo 23 cod. cons., inoltre, una blacklist di pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l’esibizione di una etichetta di sostenibilità non basata su sistemi di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche;
- la formulazione di asserzioni ambientali, senza la capacità del professionista di dimostrare l’eccellenza delle prestazioni ambientali pertinenti;
- la formulazione di asserzioni ambientali che intendono valorizzare nel complesso un prodotto complesso o l’attività del professionista nonostante questa riguardi unicamente un singolo aspetto del prodotto o elemento dell’attività;
- pubblicizzare un prodotto come avente impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra, sulla base della compensazione delle stesse;
- la presentazione di requisiti imposti per legge come tratti distintivi dell’offerta del professionista;
Infine, viene introdotto nell’articolo 48 cod. cons, l’obbligo per il professionista di fornire al consumatore informazioni precontrattuali, tra cui:
- la garanzia legale di conformità per i beni e gli elementi principali, predisponendo dell’utilizzo dell’avviso armonizzato e standardizzato a livello UE (art. 65-ter cod. cons.);
La garanzia legale di conformità è obbligatoria per legge, grava sul venditore e ha una durata minima di 2 anni dalla consegna del bene

“Note: (1) gli elementi dell’avviso armonizzato non possono essere modificati. […] (3) Il codice QR rinvia all’apposita sezione linguistica relativa alla garanzia legale di conformità sul portale “La tua Europa”. Il codice QR deve essere scannerizzabile in condizioni di luce normali impiegando un dispositivo mobile normale”
- “se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell’operatore economico, l’informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l’indicazione della relativa durata e un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l’etichetta armonizzata di cui all’articolo 65-ter”;


“Note: (6) i seguenti elementi non possono essere modificati: I) il titolo dell’etichetta; II) il promemoria visivo dell’esistenza della garanzia legale di conformità; III) il codice QR che rimanda alla pagina del portale “La tua Europa” https://europa.eu/youreurope/commercial-guarantee-durability/index.htm; IV) il simbolo del calendario che rappresenta gli “anni”; V) la traduzione di “Garanzia del produttore in anni” in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea. I seguenti elementi possono essere modificati: VI) le lettere “XX” sono sostituite dalla corrispondente durata in anni della garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore; VII) le parole “Nome commerciale/marchio di fabbrica” sono sostituite dal nome del produttore che offre la garanzia commerciale di durabilità; VIII) le parole “Identificativo del modello” sono sostituite dall’identificativo del modello per il quale il produttore offre la garanzia commerciale di durabilità. […] (12) Il codice QR deve essere scannerizzabile in condizioni di luce normali impiegando un dispositivo mobile normale.
Per i contratti a distanza conclusi attraverso un’interfaccia online, l’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità può essere visualizzata avvalendosi della visualizzazione annidata, conformemente alla figura riportata di seguito:

Note: (13) le lettere “XX” sono sostituite dalla corrispondente durata in anni della garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore. (14) Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l’etichetta armonizzata appare nella sua interezza al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione del link su schermo tattile.»”
- la comunicazione dell’indice di riparabilità del prodotto o delle informazioni sui pezzi di ricambio e/o le istruzioni di riparazione;
- se disponibili, per i contratti a distanza, dovranno essere indicate le opzioni di consegna rispettose dell’ambiente.
In applicazione dal 27 settembre 2026, le aziende dovranno adeguarsi ai nuovi obblighi informativi precontrattuali e all’ampliamento delle nuove pratiche commerciali considerate ingannevoli.
In particolar modo, in tema di asserzioni ambientali, dovranno adeguare le stesse affinché siano supportate da prova di eccellenza riconosciute, chiarire – in relazioni ad impegni futuri di sostenibilità – il piano di attuazione in maniera concreta e verificabile; adeguare le proprie etichette, verificando che le stesse siano supportate da un sistema di certificazione e i propri processi informativi precontrattuali.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) svolgerà l’attività di vigilanza verificando il rispetto della nuova normativa, applicando il regime sanzionatorio amministrativo alle aziende che non si adegueranno.
In particolar modo, nel momento in cui verrà rilevata una pratica commercial scorretta, l’Autorità potrà intervenire vietandone la prosecuzione, obbligando alla rimozione di asserzioni fuorvianti o ingannevoli, nonché alla pubblicazione del provvedimento a spese dell’impresa responsabile.
Sul piano economico, sono previste sanzioni amministrative comprese tra 5.000 euro e 10 milioni di euro e nei casi di violazioni aventi rilievo transnazionale, l’importo potrà inoltre raggiungere il 4% del fatturato annuo realizzato dal professionista nei Paesi dell’Unione europea coinvolti.
Oltre alle conseguenze amministrative, il danno che un’impresa potrebbe avere da eventuali provvedimenti dell’Autorità riguarda la propria reputazione: essere accusati di greenwashing può far perdere la fiducia degli investitori e dei consumatori, i quali potrebbero anche promuovere iniziative giudiziarie tramite azioni collettive, associazioni rappresentative o individualmente.